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Fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali

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Fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali


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A tutti i cittadini

Descrizione

Fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali

Come fare

Scheda estratta dall'agenzia del Territorio (aggiornata 11 febbraio 2008)

FABBRICATI NON DICHIARATI

La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"


La suddetta normativa prevede, in particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.

Si specifica che l’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell’individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, con inclusione – in qualche caso – di immobili già censiti in catasto.

Le liste delle particelle iscritte al Catasto terreni, sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto, sono disponibili per almeno 60 giorni successivi alla pubblicazione del relativo comunicato in G.U. e sono consultabili:

* su questo sito internet attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati non dichiarati;
* presso la sede di ciascun Comune interessato;
* presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti sui comuni interessati.

Ricerca dei fabbricati non dichiarati in catasto: informazioni necessarie

Per consultare su questo sito internet le liste delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati è necessario accedere all’apposita pagina per la ricerca e indicare:

* la provincia di interesse
* il comune catastale

È possibile, inoltre, limitare il numero dei risultati della ricerca indicando anche i dati censuari quali foglio, sezione, numero (cioè la particella catastale che indica all’interno del foglio, una porzione di terreno, o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza) e denominatore. Questi dati non sono comunque obbligatori da fornire.

I titolari dei diritti reali sugli immobili possono trovare gli identificativi catastali (comune catastale, foglio, numero di particella) nei documenti ufficiali quali atti di acquisto degli immobili, atti di successione, ecc.

Una volta impostata e avviata la ricerca si ottiene l'elenco di tutte le particelle del Comune che rientrano nella situazione indicata e per ognuna di esse l’eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e la data di pubblicazione in G.U. del Comunicato dell’Agenzia del territorio a cui fare riferimento.

Per stampare i risultati utilizzare la funzione di stampa del proprio browser.
Adempimenti di parte richiesti

I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportato in corrispondenza della particella interessata.

Si precisa, infatti, che a seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano i possessori dell’immobile hanno l’obbligo di presentare denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.
Il mancato adempimento

Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro la scadenza dei 90 predetti giorni, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e alla notifica i relativi esiti.
Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte

I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:

* il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio urbano
* l’accatastamento dell’immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.
* il fabbricato fotoidentificato è stato demolito
* la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento
* non esista alcun fabbricato sul terreno indicato

In questi casi è opportuno inviare una specifica segnalazione, che può essere compilata secondo il modello scaricabile dal sito, all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile altresì presso l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.

Gli indirizzi completi degli Uffici Provinciali sono disponibili su questo sito internet.
Normativa di riferimento

* Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006 - comma 36 art. 2 - convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come sostituito dal comma 339 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
* D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, articolo 3 del Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale:

Art. 3. - Immobili oggetto di censimento.
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
1. fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
2. costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
3. lastrici solari;
4. aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
1. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
2. serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
3. vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
4. manufatti isolati privi di copertura;
5. tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
6. manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

Si riporta a seguire l'elenco dei comunicati dell'Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

* "Pubblicazione dell’elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 agosto 2007.
* "Pubblicazione dell’elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 ottobre 2007
* "Pubblicazione dell’elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 dicembre 2007
* "Pubblicazione dell'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007
* "Avviso di rettifica dell'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, G. U. del 19 gennaio 2008


FABBRICATI CHE HANNO PERSO IL REQUISITO DI RURALITA'

La recente normativa ha stabilito che l'Agenzia del Territorio proceda all'individuazione dei fabbricati già iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"

La suddetta normativa prevede, in particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità.

L’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso:

* l'incrocio dei soggetti intestatari in catasto, con le basi dati relative alla iscrizione al Registro delle imprese (per gli immobili ad uso abitativo, il requisito è previsto dal comma 37 dell’art. 2 del DL 3/10/2006 n. 262, convertito - con modificazioni - in legge 24 novembre 2006, n. 286);
* l'esclusione automatica di immobili a presunto uso non abitativo.

Le liste delle particelle iscritte al Catasto terreni, sulle quali risultano fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, sono disponibili per almeno 60 giorni successivi alla pubblicazione del relativo comunicato in G.U. e sono consultabili:

* su questo sito internet attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità;
* presso la sede di ciascun Comune interessato;
* presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti sui comuni interessati.

Cosa serve

Verificare fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali

Cosa si ottiene

Fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali

Tempi e scadenze

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

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Argomenti:Pagina aggiornata il 29/10/2023


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